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rimborso spese rinnovo CQC
Buongiorno, sono un dipendente assunto presso il Comune con categoria B3 operaio specializzato e con la qualifica di "conduttore macchine operatrici complesse". Ho rinnovato la Carta di Qualificazione del Conducente -CQC- ed ho pagato Euro 250,00 alla Scuola Guida, più i versamenti allo Stato. Le spese di rinnovo sono integralmente a mio carico oppure è possibile chiedere il rimborso al Comune presso il quale sono dipendente con la qualifica suindicata?
Ringrazio.
Ringrazio.
camelia12- Messaggi: 1
Data d'iscrizione: 02.09.12
Rimborso
La Corte dei conti sullo specifico:
Il Comune ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in ordine ad alcune problematiche inerenti al rinnovo della carta di qualificazione del conducente per il personale dipendente che effettua autotrasporto di persone e cose. In particolare, l'Ente si è posto la questione se tale costo sia considerabile a carico dell'Amministrazione, trattandosi di adempimento intervenuto successivamente all'assunzione, ma indispensabile per il mantenimento del profilo professionale e delle mansioni. Il Comune pone inoltre un ulteriore quesito: se, a fronte di una valutazione di interesse dell'Ente alla riqualificazione interna di personale già in servizio, sia ammissibile, anche nell'ambito dei fondi destinati alla formazione, per i dipendenti adibiti a mansioni diverse che si rendono disponibili, il conseguimento della patente C o D e, quindi, della carta di qualificazione del conducente, con costi a carico dell'Amministrazione.
Si osserva innanzitutto che, successivamente all'emissione dei pareri rilasciati da questo Servizio nel corso del 2008 e richiamati nella nota dell'Ente, si è espressa, sulla materia, la magistratura contabile.
Pertanto, si ritiene utile, a tal proposito, riportare le considerazioni enunciate in merito dalla Corte dei conti , che ha esaminato nello specifico la questione concernente l'accollo dell'onere per il conseguimento e successivo rinnovo del titolo abilitante di cui si discute.
La magistratura contabile ha evidenziato come l'art. 14 del d.lgs. 286/2005 abbia sancito, per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria 'D', l'obbligo di qualificazione iniziale e di formazione periodica per il conseguimento della 'carta di qualificazione del conducente'.
Tale carta ha in pratica sostituito il 'certificato di abilitazione professionale' di tipo KC e KD previsto dall'art. 311 del d.p.r. 495/1992. I titolari della predetta carta sono tenuti al rinnovo della medesima ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione.
Il giudice contabile ha rilevato che 'sul piano normativo, il possesso di una particolare abilitazione per lo svolgimento dell'attività di conducente professionale di veicoli per il trasporto di persone, quale è lo scuolabus, costituisce requisito imprescindibile che si caratterizza per la sua natura strettamente personale ed in mancanza del quale non è consentito l'esercizio dell'attività di cui trattasi'.
La Corte dei conti precisa, tra l'altro, che detto requisito sussisteva anche precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 286/2005. Infatti, l'attuale 'carta di qualificazione del conducente', anche se conseguibile con modalità diverse rispetto al passato, non costituisce un ulteriore obbligo, ma semmai la conferma della necessità di attestare - in un'ottica di rispetto di norme comunitarie - il possesso di particolari requisiti per lo svolgimento della delicata mansione quale è per l'appunto quella di conducente di scuolabus.
In conclusione il giudice contabile ritiene, in mancanza di una espressa previsione normativa, che debba ricadere sui soggetti adibiti allo svolgimento della particolare attività l'onere conseguente all'acquisizione, prima, ed al mantenimento nel tempo, poi, dello speciale documento, sia nel caso che si tratti di assunzione ex novo, sia nel caso di nuovo affidamento di mansione o, infine, di conferma di attività già svolta in precedenza.
Come si può notare, ai fini che ci interessano, la magistratura contabile ha assunto un orientamento restrittivo, non diversificando peraltro la fattispecie a seconda che il possesso della 'carta di qualificazione del conducente' sia richiesta, o meno, quale requisito per l'assunzione.
Si è evidenziato inoltre come non esista una previsione legislativa che ponga a carico di soggetti diversi da quelli direttamente interessati l'obbligo di sostenere l'onere di cui trattasi, mentre è consolidato il principio che vieta agli enti pubblici l'accollo di oneri non stabiliti e che possono incidere sulla situazione finanziaria dei medesimi.
Si pensi anche che, nel frattempo, sono intervenute norme ancora più restrittive in materia di contenimento della spesa di personale e degli oneri conseguenti al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.
Anche l'ANCI è dell'avviso che il costo per la carta di qualificazione del conducente debba rimanere a carico degli interessati .
Per le argomentazioni su esposte, in risposta al secondo quesito prospettato, non si ritiene, pertanto, ammissibile quanto ipotizzato, considerato che, anche mediante l'utilizzo di costi destinati alla formazione del personale, si verificherebbe comunque un accollo di oneri a carico dell'Ente.
Il Comune ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in ordine ad alcune problematiche inerenti al rinnovo della carta di qualificazione del conducente per il personale dipendente che effettua autotrasporto di persone e cose. In particolare, l'Ente si è posto la questione se tale costo sia considerabile a carico dell'Amministrazione, trattandosi di adempimento intervenuto successivamente all'assunzione, ma indispensabile per il mantenimento del profilo professionale e delle mansioni. Il Comune pone inoltre un ulteriore quesito: se, a fronte di una valutazione di interesse dell'Ente alla riqualificazione interna di personale già in servizio, sia ammissibile, anche nell'ambito dei fondi destinati alla formazione, per i dipendenti adibiti a mansioni diverse che si rendono disponibili, il conseguimento della patente C o D e, quindi, della carta di qualificazione del conducente, con costi a carico dell'Amministrazione.
Si osserva innanzitutto che, successivamente all'emissione dei pareri rilasciati da questo Servizio nel corso del 2008 e richiamati nella nota dell'Ente, si è espressa, sulla materia, la magistratura contabile.
Pertanto, si ritiene utile, a tal proposito, riportare le considerazioni enunciate in merito dalla Corte dei conti , che ha esaminato nello specifico la questione concernente l'accollo dell'onere per il conseguimento e successivo rinnovo del titolo abilitante di cui si discute.
La magistratura contabile ha evidenziato come l'art. 14 del d.lgs. 286/2005 abbia sancito, per i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria 'D', l'obbligo di qualificazione iniziale e di formazione periodica per il conseguimento della 'carta di qualificazione del conducente'.
Tale carta ha in pratica sostituito il 'certificato di abilitazione professionale' di tipo KC e KD previsto dall'art. 311 del d.p.r. 495/1992. I titolari della predetta carta sono tenuti al rinnovo della medesima ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione.
Il giudice contabile ha rilevato che 'sul piano normativo, il possesso di una particolare abilitazione per lo svolgimento dell'attività di conducente professionale di veicoli per il trasporto di persone, quale è lo scuolabus, costituisce requisito imprescindibile che si caratterizza per la sua natura strettamente personale ed in mancanza del quale non è consentito l'esercizio dell'attività di cui trattasi'.
La Corte dei conti precisa, tra l'altro, che detto requisito sussisteva anche precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 286/2005. Infatti, l'attuale 'carta di qualificazione del conducente', anche se conseguibile con modalità diverse rispetto al passato, non costituisce un ulteriore obbligo, ma semmai la conferma della necessità di attestare - in un'ottica di rispetto di norme comunitarie - il possesso di particolari requisiti per lo svolgimento della delicata mansione quale è per l'appunto quella di conducente di scuolabus.
In conclusione il giudice contabile ritiene, in mancanza di una espressa previsione normativa, che debba ricadere sui soggetti adibiti allo svolgimento della particolare attività l'onere conseguente all'acquisizione, prima, ed al mantenimento nel tempo, poi, dello speciale documento, sia nel caso che si tratti di assunzione ex novo, sia nel caso di nuovo affidamento di mansione o, infine, di conferma di attività già svolta in precedenza.
Come si può notare, ai fini che ci interessano, la magistratura contabile ha assunto un orientamento restrittivo, non diversificando peraltro la fattispecie a seconda che il possesso della 'carta di qualificazione del conducente' sia richiesta, o meno, quale requisito per l'assunzione.
Si è evidenziato inoltre come non esista una previsione legislativa che ponga a carico di soggetti diversi da quelli direttamente interessati l'obbligo di sostenere l'onere di cui trattasi, mentre è consolidato il principio che vieta agli enti pubblici l'accollo di oneri non stabiliti e che possono incidere sulla situazione finanziaria dei medesimi.
Si pensi anche che, nel frattempo, sono intervenute norme ancora più restrittive in materia di contenimento della spesa di personale e degli oneri conseguenti al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.
Anche l'ANCI è dell'avviso che il costo per la carta di qualificazione del conducente debba rimanere a carico degli interessati .
Per le argomentazioni su esposte, in risposta al secondo quesito prospettato, non si ritiene, pertanto, ammissibile quanto ipotizzato, considerato che, anche mediante l'utilizzo di costi destinati alla formazione del personale, si verificherebbe comunque un accollo di oneri a carico dell'Ente.

Paolo Gros- Admin
- Messaggi: 35684
Data d'iscrizione: 30.07.10

RIMBORSO SPESE RINNOVO CQC
Buonasera, sono un funzionario della pubblica amministrazione. Ho letto la Sua risposta in merito al quesito posto da Camelia12. Dato che un collega (autista di scuolabus) deve rinnovare il proprio CQC e chiede il rimborso della relativa spesa, Le chiedo cortesemente dove posso leggere quanto pronunciato dalla Corte dei Conti in proposito.
Ringrazio e cordialmente saluto.
Ringrazio e cordialmente saluto.
marica2012- Messaggi: 1
Data d'iscrizione: 13.11.12
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